Il Sindaco di Putignano, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, vista la normativa vigente, ORDINA, nei giorni 31 Dicembre 2020 e 1° Gennaio 2021:
 Il divieto di vendita in forma ambulante e in sede fissa di ogni tipo di fuoco di artificio non ascrivibile alle categorie F1 e F2, di cui all’art. 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie;
– II divieto, di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché gli articoli pirotecnici teatrali ed altri confezionati per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
– È fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e a privati che non siano maggiorenni i fuochi di categoria F2, così come classificati dall’art. 3 del D. Lgs. 123/2015, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati a professionisti del settore;

ORDINA ALTRESÌ
– II divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita nei luoghi privati senza la licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S.;
– Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari e simili, di consentire a chiunque l’uso per l’effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

RACCOMANDA
– Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli.
– Agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiale esplodente, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00). L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

L’appello a tutti i cittadini è al rispetto delle norme ed al buon senso.

Di admin

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