La Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, all’art. 3, impone ai proprietari, affittuari e conduttori di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo.
Inoltre, ai titolari della gestione, della manutenzione e della conservazione dei boschi è fatto obbligo di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
Ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, è fatto obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
L’art. 6 della Legge regionale 38/2016 prescrive alle strutture ricettive, insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all’interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, l’obbligo di realizzare entro il 31 maggio una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale.
Le violazioni alle prescrizioni della L.R. 38/2016 sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma da euro 500 a euro 2500.
Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, si invitano i cittadini ad adempiere tempestivamente agli obblighi imposti.